Normativa e prassi

Bollo cosa succede se non si paga per tre anni?

Il bollo auto è una tassa annuale obbligatoria che grava su tutti i proprietari di veicoli. Tutti sanno che il mancato pagamento del bollo ha delle conseguenze molto gravi, ma molti ignorano quali sono i rischi di non versare la tassa per tre anni consecutivi.

Il mancato pagamento del bollo auto, nell’immediato, comporta l’applicazione di maggiorazioni dovute a sanzioni e interessi sull’importo da versare: se viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è dello 0,1% per ogni giorno di ritardo grazie al ravvedimento operoso.

Bollo auto non pagato: iscrizione a ruolo e le cartelle esattoriali

Se il bollo non viene pagato, le somme dovute vengono iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, e questo comporta l’emissione di cartelle esattoriale. Se si continua a non pagare, nonostante la cartella, poi, il rischio è quello di vedersi applicare il fermo amministrativo all’auto (non necessariamente a quella per il quale non si è pagato il bollo, il fermo può interessare qualsiasi delle auto di proprietà).

Il rischio di cancellazione dal PRA

è molto più rischiosa se, invece, il bollo auto non è pagato per tre anni consecutivi. In questo caso, si rischia la cancellazione del veicolo dagli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Questo significa che le targhe e la carta di circolazione possono essere ritirate. Si tratta di un provvedimento previsto dal codice della strada che, all’articolo 96 prevede che al comma 1 afferma:

”  Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui e’ affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.”

Da notare che anche se l’articolo parla di “modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”, il decreto in questione non è mai stato emanato. proprio per questo motivo, quello che prevede l’articolo 96, quindi, non viene applicato di ufficio ma è subordinato alle decisioni della Regione. La radiazione del veicolo, quindi, è messa in atto solo nel caso la Regione decida di optare per questa scelta e, ad oggi, sono poche le Regioni che la applicano (Puglia, Campania e Lombardia).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *